Codice Etico

Premesso che i volontari di Pangea sono cittadini responsabili e che rispettano le leggi del nostro Paese e di quello in cui sono ospiti, essi si impegnano anche a rispettare i principi etici e i diritti umani che possono andare oltre la conformità alle leggi esistenti.

  1. IL VOLONTARIO: GRATUITÀ – IMPARZIALITÀ – INTEGRAZIONE – RISPETTO
    Il volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri in maniera gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre forme di impegno civile: ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia a vantaggi diretti ed indiretti. Il volontario di Pangea nell’esecuzione dei propri compiti è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a persone, a gruppi o a qualsiasi altra entità. Non fa nessuna discriminazione riguardo a nazionalità, razza, lingua, genere, censo, opinioni politiche, filosofiche o religiose, considerando la diversità come un punto di forza. Il rispetto, oltre che verso le persone, si intende anche verso i beni dell’Associazione, che non possono essere utilizzati per finalità personali o di terzi, nella consapevolezza che sono stati faticosamente acquisiti con il contributo di tutti.

    
  2. AUTONOMIA
    Pangea afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipendenza. Pangea si relaziona con i rappresentanti delle Istituzioni qualsiasi sia la loro appartenenza politica.

    
  3. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA
    Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di Pangea sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni apprese durante l’esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto delle leggi sulla privacy e della dignità delle persone. Costituiscono informazioni riservate o segrete tutte le notizie di qualsiasi natura, la cui diffusione ed utilizzazione possano provocare un pericolo o un danno a Pangea. In particolare non è consentito pubblicare o commentare sui propri profili personali nei social network informazioni riservate relative ad avvenimenti o immagini di Pangea. La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei volontari inficia gravemente il rapporto fiduciario con l’Associazione e può determinarne l’allontanamento.

    
  4. TRASPARENZA
    Pangea si impegna a mettere a disposizione di chiunque sia interessato all’Associazione stessa l’accesso ad ogni settore della sua attività mediante adeguati sistemi di informazione e comunicazione. Le risorse finanziare necessarie al funzionamento dell’Associazione devono essere reperite in maniera trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale o di terzi. Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello Statuto e propri della missione dell’Associazione e, qualora siano manifestate, rispettando le indicazioni dei donatori. Con la pubblicazione del bilancio annuale, Pangea rende noto l’utilizzo dei finanziamenti destinati alle attività dell’associazione, attraverso scritture contabili accurate che devono essere una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell’attività di gestione.

    
  5. RAPPORTI CON I DONATORI
    Pangea si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici, escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia dell’Associazione o per i quali sia stato accertato, o pubblicamente conosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli o comunque in contrasto con i valori promossi dall’associazione. Ad esempio Pangea non accetterà finanziamenti da aziende che producono armi e da quelle che sfruttano il lavoro minorile. Il logo di Pangea deve rappresentare un valore aggiunto per l’immagine dell’azienda sostenitrice, ma non deve essere sfruttato da questa commercialmente.

    
  6. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA E CON I SOCIAL NETWORK
    Pangea si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso i responsabili interni a ciò delegati, che operano con un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni atto posto in essere per conto dell’Associazione o nel suo interesse non deve in alcun modo lederne l’immagine e la rispettabilità. Tutti i membri dell’Associazione sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell’istituzione.

    
  7. MOTIVAZIONE, FORMAZIONE E CRESCITA CONTINUA
    Considerato il delicato ambito in cui Pangea opera, i volontari devono essere animati da una forte spinta motivazionale e da un grande equilibrio che li aiuteranno a superare tutte le inevitabili difficoltà che incontreranno nel loro lavoro. Per questo, per prestare servizio nell’Associazione come volontario, è necessario partecipare al percorso formativo di base e, per tutta la durata del servizio in associazione, ai momenti di formazione permanente, intesi come momenti di confronto, crescita e sostegno.

    
  8. INTEGRITÀ MORALE
    L’integrità morale deve sempre prevalere in qualsiasi contesto della vita dell’associazione. Ai volontari che operano nei progetti di Pangea è proibito intrattenere rapporti intimi con membri delle comunità dei paesi ospiti ed in particolar modo con minori, durante lo svolgimento dei loro incarichi nei luoghi di missione. I volontari, specialmente in paesi stranieri, devono mantenere un atteggiamento equilibrato e attento, un abbigliamento ed una cura della persona adeguati al contesto, al ruolo e rispettoso degli ospiti e degli altri volontari. I volontari devono astenersi dall’uso di stupefacenti e dall’uso eccessivo di alcool. Le condotte personali di vita non dovranno essere in evidente contraddizione con le finalità dell’Associazione. Anche se le regole scritte non sono sufficienti a dirimere la moltitudine dei casi pratici che si possono presentare, esse rappresentano comunque un’indicazione valida per le scelte da prendere. Qualora persistano dei dubbi, ci si può rivolgere al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
TITOLO III
GLI ADERENTI
TITOLO IV
GLI ORGANI
CAPO I: L’Assemblea
CAPO II: Il Consiglio Direttivo
CAPO III: Il Presidente
CAPO IV: L’organo di controllo
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
TITOLO VI
IL BILANCIO
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
TITOLO IX
LA RESPONSABILITÀ
TITOLO X
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

  1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata “Associazione Pangea Vicenza Onlus” che assume la forma giuridica di associazione.
  2. L’organizzazione ha sede legale in Vicenza, Piazzale Giusti n.8.

ARTICOLO 2

Statuto

  1. L’organizzazione di volontariato Associazione Pangea Vicenza Onlus è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

Efficacia dello statuto

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

Modificazione dello statuto

  1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5

Interpretazione dello statuto

  1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II: FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 6

Finalità nell’obiettivo

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica.
  2. La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
  • Organizzare attività operative per raccogliere fondi e finanziare i progetti di sviluppo in Tanzania o in altre nazioni;
  • Stimolare l’accoglienza e l’integrazione nella società italiana delle persone immigrate dal Sud del mondo;
  • Promuovere attività di autoformazione e di formazione atte a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche relative alla mondialità, alla pace, alla giustizia, alla cooperazione internazionale;
  • Diffondere, attraverso le esperienze vissute dagli aderenti all’Associazione, la realtà economica, sociale, politica della Tanzania o di altre nazioni del Sud del mondo;
  • Proporre esperienze significative ai giovani e non, che mostrino sensibilità verso nuovi stili di vita e verso situazioni di sottosviluppo, in particolare della Tanzania;
  • Collaborare con gruppi, associazioni o enti che abbiano finalità affini a quelle dell’Associazione.
  1. La sua attività consiste in:
  • Organizza incontri, seminari o giornate di formazione, informazione e autoformazione.
  • Organizza corsi pratici o teorici sull’artigianato, la lingua, le usanze delle popolazioni della Tanzania o di altri paesi del sud del mondo.
  • Organizzazione di serate evento, cene o feste finalizzate alla raccolta di fondi per i progetti dell’Associazione.
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
  1. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse, non continuative e non commerciali, o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 7

Ambito di attuazione delle finalità

  1. L’organizzazione opera prevalentemente nel comune di Vicenza, nella provincia di Vicenza e nella regione Veneto.

TITOLO III: GLI ADERENTI

ARTICOLO 8

Ammissione

  1. Sono associati dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
  2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda del richiedente.
  3. L’iscrizione all’Associazione è aperta ed estesa a tutti i cittadini. Possono aderire tutte le persone, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
  4. La Associazione opera con finalità non contrastanti con il riconoscimento ed il rispetto dei valori della persona umana.

ARTICOLO 9

Diritti

  1. Gli associati all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione.
  2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento delle medesime, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
  3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi della legge.

ARTICOLO 10

Doveri

  1. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  2. Il comportamento verso gli altri aderenti all’esterno dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà.

ARTICOLO 11

Esclusione

  1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione.
  2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

TITOLO IV: GLI ORGANI

ARTICOLO 12

Indicazione degli organi

  1. Sono organi dell’Associazione: 
  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo.

CAPO I: L’Assemblea

ARTICOLO 13

Composizione

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati all’organizzazione.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato all’Associazione.

ARTICOLO 14

Convocazione

  1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
  • Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere; 
  • Delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
  • Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
  • Delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli Aderenti o da almeno 3 consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata nel territorio della Provincia.
  2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o anche non raccomandata, oppure tramite lettera e-mail o tramite fax, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati all’indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
  3. L’Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; 
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno
  1. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 15

Validità dell’Assemblea

  1. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
  2. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.
  3. Non è ammessa più di una delega per ciascun Associato.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ARTICOLO 16

Votazione

  1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
  2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

ARTICOLO 17

Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario, nominato ai sensi del successivo articolo 20 e sottoscritto dal Presidente.
  2. Il verbale dovrà essere trascritto in apposito Libro, aggiornato e tenuto, a cura del Consiglio Direttivo, nella sede dell’Associazione.
  3. Ogni aderente all’associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 18

Composizione

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 19

Presidente del Consiglio Direttivo

  1. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ARTICOLO 20

Durata e funzioni

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 2 (due) anni e può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza degli Associati.
  2. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.
  3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
  5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
  6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
  7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  • la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; 
  • l’ammissione di nuovi associati;
  • la predisposizione annuale del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo.
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o anche non raccomandata, oppure tramite lettera e-mail o tramite fax, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
  2. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  • Il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; 
  • Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di    verbalizzazione; 
  • Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 
  1. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
  2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 21 

LIBRI SOCIALI

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 
  • Il Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali.
  • Il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. 
  1. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

CAPO III: Il Presidente

ARTICOLO 22

Elezione

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 23

Durata

  1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 24

Funzioni

  1. Il Presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.
  2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  3. Sottoscrive il verbale dell’Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’Associazione, dove può essere consultato dagli Associati
  4. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  6. Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di apposite relazioni.

ARTICOLO 25

Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 26

Il Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati.
  3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Volontari

ARTICOLO 27

Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

CAPO IV: L’organo di controllo

ARTICOLO 28

DURATA E FUNZIONI

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017; resta in carica per tre anni e scade con l’approvazione del Bilancio relativo al terzo anno di carica. 
  2. L’organo di controllo:
  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  • Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  1. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 29

Indicazione delle risorse

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
  • Beni, immobili e mobili;
  • Contributi e quote associative;
  • Donazioni e lasciti;
  • Proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • Ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO 30

I BENI

  1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
  2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
  3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
  4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguano scopi analoghi.
  5. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

ARTICOLO 31

Contributi

  1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli associati, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
  2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.

ARTICOLO 32

Erogazioni, donazioni e lasciti

  1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

ARTICOLO 33

Proventi derivanti da attività marginali

  1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
  2. L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della legge 266/91.

ARTICOLO 34

Devoluzione dei beni

  1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI: IL BILANCIO

ARTICOLO 35

Bilancio e conto consuntivo

  1. I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio. 
  2. Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
  3. Il Bilancio Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
  4. Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 36

Formazione e contenuto del bilancio

  1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
  2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno in corso.

ARTICOLO 37

Approvazione del bilancio

  1. Il Bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
  2. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.
  3. Il Bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
  4. Entro il 30 Ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  5. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  6. I bilanci, preventivo e consuntivo, debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

TITOLO VII: LE CONVENZIONI

ARTICOLO 38

Deliberazioni delle convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede della associazione.

ARTICOLO 39

Stipulazione della convenzione

1.       La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 40

Attuazione della convenzione

1.       Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 41

Dipendenti

  1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge 266/91.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
  3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 42

COLLABORA TORI DI LAVORO AUTONOMO

  1. L’associazione, per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
  3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e regolamento assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX: LA RESPONSABILITÁ

ARTICOLO 43

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

  1. Gli aderenti all’associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della legge 266/91.

ARTICOLO 44

Responsabilità dell’organizzazione

  1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 45

Assicurazione dell ‘organizzazione

  1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

TITOLO X: RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 47

Rapporti con altri enti e soggetti

  1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 48

Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ARTICOLO 49

Disposizioni finali

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117 /17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5 – sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 50

Disposizioni finali

  1. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.